NORME
Di seguito le principali Norme di Comportamento stabilite dal Regolamento Generale della gestione con deliberazione del Consiglio Comunale N° 114 del 22/12/2008, da osservare all’interno del Cimitero.
Art. 07 – Condotta all’interno dei cimiteri.
- Compiere atti in contrasto con l’austerità del luogo e con il culto dei defunti;
- Consumare cibi e bevande;
- Fumare;
- Danneggiare o deturpare sepolture, manufatti o edifici;
- Calpestare gli spazi riservati a sepolture e le aiuole; camminare, in ogni modo, al di fuori degli appositi passaggi;
- Gettare rifiuti in genere fuori degli appositi cesti;
- Fotografare le operazioni mortuarie o le sepolture di altri, fatto salvo il rilascio di specifiche autorizzazioni da parte degli interessati o del “Gestore”.
Art. 08 – Celebrazioni e Commemorazioni.
Tutte le celebrazioni e commemorazioni all’interno dei cimiteri devono essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
Art. 09 – Divieto d’attività commerciali e propaganda.
Nell’interno dei cimiteri è vietata la vendita d’oggetti, la distribuzione o l’esposizione di materiale pubblicitario, nonché l’offerta di servizi. Sono vietate scritte pubblicitarie sui segni funebri.
È consentita la semplice indicazione sul monumento del marchio o della ragione sociale della Ditta costruttrice su placca di alluminio o di bronzo o di ceramica avente le dimensioni massime di cm. 3,5 di lunghezza e cm. 1,5 di altezza. È fatto altresì divieto d’affissione sia all’interno del Cimitero che all’esterno nell’ambito della c.d. “Area Cimiteriale”, salvo eventuali autorizzazioni concesse dal “Gestore” negli appositi spazi. Le autorizzazioni alla affissione sono concesse a titolo oneroso.
In presenza di concessione di costruzione e gestione o sola gestione del Cimitero, al fine di rispettare l’impegno contrattuale in base al quale il Concessionario deve gestire economicamente opere e servizi, sono escluse dal presente articolo qualunque attività svolta dal Concessionario all’interno del Cimitero in relazione ai servizi gestiti.
Art. 10 – Circolazione dei veicoli.
All’interno dei cimiteri possono circolare solo i veicoli muniti dello speciale contrassegno rilasciato dal “Gestore”. Il contrassegno dovrà essere esposto sul veicolo in modo ben visibile. I veicoli devono essere condotti esclusivamente dai titolari del contrassegno o, nel caso delle Agenzie Funebri, da loro dipendenti regolarmente iscritti nel libro matricola, e dovranno svolgere esclusivamente il lavoro per il quale il mezzo è stato notificato. Sono esclusi i mezzi del “Gestore”.
L’ingresso nei cimiteri è consentito soltanto nei giorni feriali e di scarsa o modesta affluenza di visitatori. Gli automezzi devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli, alle cunette, ai viali e alle piantagioni. Possono sostare e circolare nei cimiteri per il tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni di carico e scarico o di visita. Tutti i veicoli ammessi a circolare nei cimiteri sono soggetti alle norme vigenti sulla circolazione stradale. I veicoli a motore devono essere assicurati. La velocità di tutti i veicoli deve essere contenuta entro limiti ridottissimi. All’entrata, all’uscita ed all’interno dei cimiteri tutti i mezzi potranno essere ispezionati ed il loro carico deve essere collocato in modo da agevolare al massimo tale operazione.
Art. 11 – Norme tecniche e di comportamento.
Al fine di mantenere il decoro dell’intera struttura, conservare l’uniformità e l’armonia architettonica e assicurare i concessionari da eventuali danni che possano essere arrecati ai loro beni all’interno del complesso cimiteriale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- È fatto divieto di modificare l’ordine architettonico generale previsto nei progetti di ampliamento o consolidato nel tempo relativamente alla parte esistente. Pertanto, a titolo di esempio non esaustivo, non possono essere modificati i materiali, con particolare riferimento alle lapidi; la disposizione degli arredi, sempre delle lapidi; le tipologie tipo in ordine all’architettura, alle dimensioni e ai materiali, le rifiniture ed i rivestimenti marmorei in genere compresi quelli delle cappelle. Ogni eventuale variazione in ordine a quanto sopra esposto è soggetta ad autorizzazione del “Gestore” a fronte di specifica istanza corredata da relazione tecnica e progetto a firma di tecnico abilitato (vedere sezione 4 – Edilizia cimiteriale);
- Le lapidi e tutti gli elementi decorativi in dotazione con la sepoltura non possono essere asportati, danneggiati, modificati o rimossi;
- Ogni segno funebre collocato da privati sulle sepolture deve essere tra quelli previsti e conservato sempre in stato decoroso in ogni sua parte a cura e spese del concessionario o di chi fa erigere il segno funebre;
- Fiori, piante e vasi, lampade votive, possono essere posti esclusivamente negli spazi predisposti; oggetti personali non devono essere posti esternamente al riquadro della lapide in dotazione a ciascuna sepoltura ovvero sulla superficie di pertinenza della sepoltura e/o nella corsia;
- Su tutte le tipologie a terra è permessa la coltivazione dei fiori e d’arbusti esclusivamente ad essenza nana;
- È vietata la posa di qualunque arredo personale e individuale nelle corsie di passaggio e di sosta, nei porticati, nei marciapiedi, (es.vasi), compresi i lumini a cera e olio che costituiscono rischio permanente per la pubblica incolumità. Qualunque oggetto che possa costituire un rischio per l’incolumità pubblica e ostruzione dei percorsi comuni per gli addetti ai servizi sarà rimosso del “Gestore” senza preavviso alcuno escludendo ogni diritto di rivalsa nei loro confronti da parte del titolare della sepoltura;
- Le operazioni di ricambio dei fiori devono avvenire in prossimità delle fontane con divieto di procurare disagi ed inconvenienti nelle corsie in prossimità delle sepolture. I rifiuti vanno depositati nei recipienti in dotazione con divieto di versare in essi le acque reflue.
- Le corone e i cuscini dovranno recare l’indicazione dell’Agenzia Funebre che li ha introdotti nel Cimitero. Sarà cura dell’Agenzia Funebre provvedere al loro smaltimento, in difetto vi provvederà il “Gestore” con addebito delle relative spese;
- All’interno dell’Area Cimiteriale potranno operare soggetti specializzati preventivamente autorizzati del “Gestore” secondo quanto stabilito al successivo art. 17. Qualora fosse necessario rimuovere o trasportare fuori dell’Area Cimiteriale lapidi e/o altro materiale il titolare della sepoltura dovrà attenersi a quanto previsto al citato art. 17.
Art. 12 – Sanzioni e penalità.
Le violazioni al presente regolamento comunale saranno punite, ai sensi di legge, attraverso l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, e dalla L. 24.11.1981 n. 689, salvo che non costituiscano oggetto di delitti e contravvenzioni punibili penalmente.
Art. 13 – Vigilanza.
La vigilanza all’interno della struttura cimiteriale è affidata al personale del “Gestore”, che opera all’interno del Cimitero anche attraverso l’utilizzazione di innovativi sistemi di sicurezza.
Art. 14 – Reclami.
Nei cimiteri, presso l’ufficio amministrativo, è a disposizione del pubblico il registro per gli eventuali reclami.