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Di seguito le principali Norme di Comportamento stabilite dal Regolamento Generale della gestione con deliberazione del Consiglio Comunale N° 114 del 22/12/2008, da osservare all’interno del Cimitero.

Art. 07 – Condotta all’interno dei cimiteri.

Nell’interno dei cimiteri si deve osservare un contegno decoroso ed è vietato:

Art. 08 – Celebrazioni e Commemorazioni.

Tutte le celebrazioni e commemorazioni all’interno dei cimiteri devono essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.

Art. 09 – Divieto d’attività commerciali e propaganda.

Nell’interno dei cimiteri è vietata la vendita d’oggetti, la distribuzione o l’esposizione di materiale pubblicitario, nonché l’offerta di servizi. Sono vietate scritte pubblicitarie sui segni funebri.

È consentita la semplice indicazione sul monumento del marchio o della ragione sociale della Ditta costruttrice su placca di alluminio o di bronzo o di ceramica avente le dimensioni massime di cm. 3,5 di lunghezza e cm. 1,5 di altezza. È fatto altresì divieto d’affissione sia all’interno del Cimitero che all’esterno nell’ambito della c.d. “Area Cimiteriale”, salvo eventuali autorizzazioni concesse dal “Gestore” negli appositi spazi. Le autorizzazioni alla affissione sono concesse a titolo oneroso.

In presenza di concessione di costruzione e gestione o sola gestione del Cimitero, al fine di rispettare l’impegno contrattuale in base al quale il Concessionario deve gestire economicamente opere e servizi, sono escluse dal presente articolo qualunque attività svolta dal Concessionario all’interno del Cimitero in relazione ai servizi gestiti.

Art. 10 – Circolazione dei veicoli.

All’interno dei cimiteri possono circolare solo i veicoli muniti dello speciale contrassegno rilasciato dal “Gestore”. Il contrassegno dovrà essere esposto sul veicolo in modo ben visibile. I veicoli devono essere condotti esclusivamente dai titolari del contrassegno o, nel caso delle Agenzie Funebri, da loro dipendenti regolarmente iscritti nel libro matricola, e dovranno svolgere esclusivamente il lavoro per il quale il mezzo è stato notificato. Sono esclusi i mezzi del “Gestore”.

L’ingresso nei cimiteri è consentito soltanto nei giorni feriali e di scarsa o modesta affluenza di visitatori. Gli automezzi devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli, alle cunette, ai viali e alle piantagioni. Possono sostare e circolare nei cimiteri per il tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni di carico e scarico o di visita. Tutti i veicoli ammessi a circolare nei cimiteri sono soggetti alle norme vigenti sulla circolazione stradale. I veicoli a motore devono essere assicurati. La velocità di tutti i veicoli deve essere contenuta entro limiti ridottissimi. All’entrata, all’uscita ed all’interno dei cimiteri tutti i mezzi potranno essere ispezionati ed il loro carico deve essere collocato in modo da agevolare al massimo tale operazione.

Art. 11 – Norme tecniche e di comportamento.

Al fine di mantenere il decoro dell’intera struttura, conservare l’uniformità e l’armonia architettonica e assicurare i concessionari da eventuali danni che possano essere arrecati ai loro beni all’interno del complesso cimiteriale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Art. 12 – Sanzioni e penalità.

Le violazioni al presente regolamento comunale saranno punite, ai sensi di legge, attraverso l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, e dalla L. 24.11.1981 n. 689, salvo che non costituiscano oggetto di delitti e contravvenzioni punibili penalmente.

Art. 13 – Vigilanza.

La vigilanza all’interno della struttura cimiteriale è affidata al personale del “Gestore”, che opera all’interno del Cimitero anche attraverso l’utilizzazione di innovativi sistemi di sicurezza.

Art. 14 – Reclami.

Nei cimiteri, presso l’ufficio amministrativo, è a disposizione del pubblico il registro per gli eventuali reclami.

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